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C. 14/04/1984 n. 4161
F) Provvedimento di liquidazione Esso come tutti i provvedimenti giurisdizionali, deve essere motivato (art. 111 Costituzione), per consentire alle parti ed eventualmente al giudice competente, per l 'esame del ricorso di cui all'art.11 della legge, il controllo sulla pertinenza e congruitā della liquidazione. A tal fine č opportuno che nella liquidazione siano tenute distinte le varie voci (onorari, spese ed indennitā) con indicazione specifica della tabella applicata e, nel caso di liquidazione a percentuale, della percentuale applicata per i vari scaglioni ovvero, in difetto, del tipo e del numero delle vacazioni corrispondenti alla somma liquidata. In ogni caso dovranno essere precisate le ragioni dell'eventuale applicazione dei coefficienti di maggiorazione di cui agli artt. 2 ultimo comma e 5 della legge o quello di riduzione di cui all'art. 8 della stessa legge.
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